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Rifugiato è colui che “Temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
Colui che, fuggito dal proprio Paese, inoltra in un altro Stato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, invece, è un richiedente asilo e lo rimane finché la sua domanda non viene esaminata dalle autorità competenti di quel Paese. In Italia le leggi in materia di asilo mostrano cambiamenti repentini; la Legge 189/02 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo” che prevede di portare le procedure di esame della domanda d’asilo ad una durata massima di 35 giorni, diritto all’assistenza finanziaria (una diaria di 17,56 € per 45 giorni), all’assistenza sanitaria ed all’istruzione per i minori, e impedisce ai richiedenti asilo l’accesso al lavoro e alla formazione, costringendoli in uno stato di precarietà e marginalizzazione, sarà modificata dal nuovo Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 104 “
Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” che entrerà in vigore a metà ottobre 2005 e disciplina le nuove norme di assistenza dei richiedenti asilo. Le novità introdotte dal presente decreto rispetto alla Legge 189/02, riguardano essenzialmente: la designazione della Prefettura in qualità di Ente preposto all’assistenza dei richiedente asilo, e il consenso ai richiedenti di accedere al mercato del lavoro decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda d’asilo.